pesca

contributi per l’acquisto di attrezzi da pesca idonei a mitigare gli effetti negativi arrecati dalle specie alloctone

CIRCOLARE 04ML/2026

Al fine di sostenere il comparto della piccola pesca artigianale, la Regione FVG concede alle imprese con sede operativa in regione, iscritte nel Registro delle imprese e operanti nelle acque marittime e lagunari, contributi per l’acquisto di attrezzi da pesca idonei a mitigare gli effetti negativi arrecati dalle specie alloctone.

I contributi sono concessi nella misura del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili e nel limite dell’importo massimo pari a 5.000 euro per impresa.

La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, può essere presentata dall’1 al 28 febbraio 2026, corredata del preventivo dettagliato di spesa.

I contributi sono concessi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino al raggiungimento della spesa massima complessiva di 150.000,00 euro.

premium_photo-1675242132036-36da2715b88e

Adeguamento dei forfait all’indice Istat

CIRCOLARE 04/2026

Gentile Cliente,

con la presente La informiamo che, come di consueto, provvederemo all’adeguamento dei forfait annuali sulla base dell’indice Istat, così come previsto dalle lettere d’incarico.

pesca

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, imprese turistico ricettive, pesca e acquacoltura– assicurazione per calamità naturali ed eventi catastrofali proroga

CIRCOLARE 03/2026

Gentile Cliente,

per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per le imprese turistico ricettive nonché per le imprese di pesca e dell’acquacoltura il termine del 31/12/2025 previsto per la stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle piccole e microimprese, è prorogato al 31/03/2026.

pesca

Credito d’imposta investimenti agricoltura/pesca/acquacoltura

CIRCOLARE 02/2026

Gentile Cliente,

l’art. 1, commi da 454 a 459, della Legge di Bilancio 2026, introduce uno specifico credito d’imposta a favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura per investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali, ricompresi nelle tabelle di seguito allegate, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028.

L’agevolazione è riconosciuta nella misura del 40% del costo di acquisizione dei beni agevolabili, fino a 1 milione di euro, entro un plafond annuo di 2,1 milioni di euro. Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24 ed è utilizzabile a partire dall’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.

 

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, pena revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo, la determinazione dell’importo agevolabile, certificazione che attesti l’effettivo sostenimento della spesa e la relativa corrispondenza alla documentazione contabile. Fatture, ddt e altri documenti relativi all’acquisizione del bene devono riportare inoltre l’espresso riferimento alla disposizione normativa in esame.

 

Qualora il bene agevolato sia ceduto a terzi, destinato a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero in caso di mancato riscatto del bene in leasing entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di completamento dell’investimento, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. L’impresa può continuare ad usufruire dell’agevolazione a condizione che provveda alla relativa sostituzione con un bene avente i medesimi requisiti.

man-checking-his-phone-job

Iper ammortamento

CIRCOLARE 01/2026

Gentile Cliente,

ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti dal 1/1/26 al 30/9/28 in beni strumentali prodotti in uno degli Stati UE o SEE, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato:

  • nella misura del 180% per gli investimenti fino a 2.500.000 euro;
  • nella misura del 100% per gli investimenti oltre 2.500.000 euro e fino a 10.000.000 euro;
  • nella misura del 50% per gli investimenti oltre 10.000.000 euro e fino a 20.000.000 euro.

Imprese escluse – L’agevolazione non spetta alle imprese:

  • in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

La spettanza dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Investimenti agevolabili – La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti in:

  • beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge di bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, co. 1, lett. b) e c), del D.L. n. 181/2023.

Adempimenti – Per accedere all’agevolazione l’impresa deve trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma GSE S.p.A. (GSE), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Cumulo del beneficio – Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta transizione 4.0, di cui all’art. 1, co. 446, della legge n. 207/2024.

Ipotesi di decadenza – Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento

Con decreto del MIMIT saranno stabilite le modalità attuative delle disposizioni.

La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31/12/26 verrà effettuata senza tener conto delle nuove disposizioni.