CIRCOLARE 01/2026
Gentile Cliente,
ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti dal 1/1/26 al 30/9/28 in beni strumentali prodotti in uno degli Stati UE o SEE, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato:
- nella misura del 180% per gli investimenti fino a 2.500.000 euro;
- nella misura del 100% per gli investimenti oltre 2.500.000 euro e fino a 10.000.000 euro;
- nella misura del 50% per gli investimenti oltre 10.000.000 euro e fino a 20.000.000 euro.
Imprese escluse – L’agevolazione non spetta alle imprese:
- in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.
La spettanza dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Investimenti agevolabili – La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti in:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge di bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, co. 1, lett. b) e c), del D.L. n. 181/2023.
Adempimenti – Per accedere all’agevolazione l’impresa deve trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma GSE S.p.A. (GSE), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.
Cumulo del beneficio – Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta transizione 4.0, di cui all’art. 1, co. 446, della legge n. 207/2024.
Ipotesi di decadenza – Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento
Con decreto del MIMIT saranno stabilite le modalità attuative delle disposizioni.
La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31/12/26 verrà effettuata senza tener conto delle nuove disposizioni.



