Credito d’imposta investimenti agricoltura/pesca/acquacoltura

CIRCOLARE 02/2026

Gentile Cliente,

l’art. 1, commi da 454 a 459, della Legge di Bilancio 2026, introduce uno specifico credito d’imposta a favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura per investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali, ricompresi nelle tabelle di seguito allegate, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028.

L’agevolazione è riconosciuta nella misura del 40% del costo di acquisizione dei beni agevolabili, fino a 1 milione di euro, entro un plafond annuo di 2,1 milioni di euro. Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24 ed è utilizzabile a partire dall’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.

 

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, pena revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo, la determinazione dell’importo agevolabile, certificazione che attesti l’effettivo sostenimento della spesa e la relativa corrispondenza alla documentazione contabile. Fatture, ddt e altri documenti relativi all’acquisizione del bene devono riportare inoltre l’espresso riferimento alla disposizione normativa in esame.

 

Qualora il bene agevolato sia ceduto a terzi, destinato a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero in caso di mancato riscatto del bene in leasing entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di completamento dell’investimento, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. L’impresa può continuare ad usufruire dell’agevolazione a condizione che provveda alla relativa sostituzione con un bene avente i medesimi requisiti.