pesca

Credito d’imposta sull’acquisto di carburanti per le imprese di pesca

CIRCOLARE 07/2026

 Gentile Cliente,

per far fronte ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività di pesca, l’art. 4 del DL 18 marzo 2026 n. 33 riconosce un credito d’imposta fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026.

Il credito d’imposta è utilizzabile entro il 31 dicembre 2026 esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito d’impresa e alla base imponibile IRAP.

Con un successivo Decreto Ministeriale verranno definiti i criteri e le modalità di attuazione, con particolare riguardo alle procedure di concessione.

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Obbligo interconnessione registratori/POS – decorrenza 05.03.2026

CIRCOLARE 06/2026

Gentile Cliente,

 

con riferimento all’imminente obbligo di collegamento dei POS ai registratori di cassa (si veda in proposito la nostra precedente circolare n. 10/2025, in allegato), è stato reso noto che il collegamento potrà essere effettuato a partire dal 5 marzo 2026.

 

Di conseguenza la scadenza per il collegamento dei POS già in funzione sarà il 19 aprile, che, cadendo di domenica, dovrebbe slittare a lunedì 20 aprile.

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Dichiarazioni dei Redditi per l’anno 2025 e ILIA/IMU 2026 – persone fisiche

CIRCOLARE 05/2026

 Gentile Cliente,

con la presente Le confermiamo la nostra disponibilità per la redazione della Sua dichiarazione dei redditi per l’anno 2025 e, ove necessario, della sua dichiarazione ILIA/IMU.

I gentili clienti sono pregati di mettersi in contatto il prima possibile con la nostra segreteria

per la sede di Trieste telefonando allo 040 763535 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, oppure inviando un’email all’indirizzo saed@saed.it,

per la sede di Marano Lagunare telefonando allo 0431 67939 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30, oppure inviando un’email all’indirizzo segreteria@saed.it,

al fine di fissare un appuntamento per la consegna dei documenti necessari.

È necessario che la documentazione venga consegnata allo Studio entro il 30 aprile 2026, al fine di garantire che la redazione della dichiarazione sia effettuata nel rispetto dei termini normativamente previsti.

Per migliorare il processo di raccolta dei documenti, si invitano i Clienti che ne hanno la possibilità di consegnarli tramite posta elettronica, inviando una mail direttamente ai referenti indicati dalla segreteria in sede di primo contatto.

Il servizio di accesso al 730 precompilato verrà assicurato a coloro che ne faranno espressa richiesta in occasione della raccolta dei documenti.

È anche possibile autorizzare espressamente lo Studio a prelevare gli oneri dal 730 precompilato, omettendo la consegna della relativa documentazione.

In merito all’ILIA/IMU, si ricorda che il controllo dei dati ricevuti dai Comuni e sottoposti alla verifica dello Studio costituisce una prestazione separata e aggiuntiva oggetto di autonoma fatturazione.

Di seguito elenchiamo i possibili dati e documenti necessari (si tratta di un elenco di massima non esaustivo, che Lei potrà utilizzare come se fosse una checklist).

 

 

Variazioni nei dati anagrafici:

  • residenza, stato civile, stato di famiglia, familiari a carico (data di variazione e copia documento); reddito dei familiari a carico.

 

Terreni e fabbricati:

  • contratti di compravendita, donazioni, successioni, locazioni – dal 01.01.2025 ad oggi – con esplicita indicazione delle locazioni soggette al regime della cedolare secca.

 

Lavoro dipendente, assimilato e autonomo:

  • Modello CU, pensioni nazionali ed estere, cassa integrazione e indennità di mobilità, disoccupazione ordinaria o speciale, borse di studio, assegni periodici dal coniuge, collaborazioni, ecc.

 

Redditi occasionali e altri redditi:

  • plusvalenze da cessioni di terreni, fabbricati o partecipazioni; affitti o cessioni d’azienda; rimborsi di imposte; riscatto di polizze vita; partecipazioni in società di persone, ecc.; certificazioni delle ritenute subite.

 

Redditi diversi:

  • redditi provenienti da beni concessi in uso da società di cui si possiedono partecipazioni.

 

Beni e redditi esteri, criptovalute:

  • immobili, depositi in conto corrente, titoli, polizze, forme previdenziali, investimenti finanziari, trust, natanti, preziosi, opere d’arte, ecc. detenuti all’estero; eventuali redditi ottenuti nel 2025 dai suddetti beni ed eventuali imposte pagate all’estero; certificazione delle imposte pagate all’estero in via definitiva;
  • copia dei movimenti e delle giacenze relative a tutte le attività finanziarie detenute all’estero dal 01/01/25 al 31/12/2025 (depositi in conto corrente, titoli, polizze, investimenti finanziari, ecc.);
  • giacenze in criptovalute nell’anno d’imposta 2025 e relativi movimenti;
  • depositi accesi presso PayPal.

La documentazione suddetta va fornita anche nel caso in cui si rivesta la qualifica di “titolare effettivo”, come, ad esempio, quando si è firmatari di un conto corrente estero di cui non si è intestatari.

 

Ricevute di versamenti/pagamenti:

  • F24 degli acconti d’imposta per l’anno 2025 (o versamenti rateali), ove non direttamente gestiti dallo Studio;
  • versamenti alla gestione separata INPS, e relativo prospetto, per commercianti, artigiani e familiari per il 2025;
  • certificazioni di fondi pensione;
  • versamenti a casse autonome di previdenza per i professionisti con il relativo dettaglio;
  • spese mediche, per assistenza specifica, veterinarie;
  • interessi passivi detraibili, contratti di mutuo ed eventuali contributi ricevuti;
  • spese di ristrutturazione, riqualificazione energetica e altre tipologie simili (dichiarazione dell’amministratore, compresi allegati, bonifici e fatture comprovanti le spese sostenute; estremi catastali degli immobili ai quali si riferiscono le ristrutturazioni e/o gli adeguamenti antisismici; eventuale cessione del credito; comunicazione all’Enea);
  • acquisto di immobili prima casa tramite leasing;
  • certificazioni e quietanze di pagamento per contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
  • tasse scolastiche e universitarie, rette asili nido, attività sportive praticate dai ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni;
  • spese relative a mense scolastiche sostenute per alunni della scuola d’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado;
  • erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritarie;
  • spese per adozione di minori stranieri;
  • spese funebri;
  • erogazioni liberali;
  • certificazioni e pagamenti per assicurazioni vita e infortuni;
  • assegni periodici corrisposti al coniuge e relativo codice fiscale;
  • spese per l’intermediazione immobiliare (esclusivamente per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale);
  • spese per la locazione dell’abitazione principale;
  • spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
  • spese sostenute in favore di persone con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA).

 

Destinazione:

  • dell’8 per mille allo Stato o ad una confessione religiosa;
  • del 5 per mille a soggetti impegnati nella ricerca scientifica, sanitaria, associazioni sportive o enti di volontariato (elencati sul sito dell’Agenzia Entrate https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/elenchi2);
  • del 2 per mille a un partito politico.

 

Imprenditori individuali: gli adempimenti dichiarativi comprendono anche le partecipazioni in società di persone e gli Indici Sintetici di Affidabilità. I gentili Clienti che gestiscono in proprio o presso altri consulenti questi modelli, sono pregati di fornire tempestivamente i relativi dati.

 

Crediti fiscali: in merito ai crediti emergenti dalla dichiarazione Redditi si rammenta che – con riferimento ad ogni singola tipologia di tributo – in caso di crediti superiori ad € 5.000, per poter procedere alla loro compensazione sarà necessaria l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato sulla relativa dichiarazione dei redditi. L’apposizione del visto di conformità comporterà un onere aggiuntivo che verrà concordato separatamente.

pesca

contributi per l’acquisto di attrezzi da pesca idonei a mitigare gli effetti negativi arrecati dalle specie alloctone

CIRCOLARE 04ML/2026

Al fine di sostenere il comparto della piccola pesca artigianale, la Regione FVG concede alle imprese con sede operativa in regione, iscritte nel Registro delle imprese e operanti nelle acque marittime e lagunari, contributi per l’acquisto di attrezzi da pesca idonei a mitigare gli effetti negativi arrecati dalle specie alloctone.

I contributi sono concessi nella misura del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili e nel limite dell’importo massimo pari a 5.000 euro per impresa.

La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, può essere presentata dall’1 al 28 febbraio 2026, corredata del preventivo dettagliato di spesa.

I contributi sono concessi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino al raggiungimento della spesa massima complessiva di 150.000,00 euro.

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Adeguamento dei forfait all’indice Istat

CIRCOLARE 04/2026

Gentile Cliente,

con la presente La informiamo che, come di consueto, provvederemo all’adeguamento dei forfait annuali sulla base dell’indice Istat, così come previsto dalle lettere d’incarico.

pesca

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, imprese turistico ricettive, pesca e acquacoltura– assicurazione per calamità naturali ed eventi catastrofali proroga

CIRCOLARE 03/2026

Gentile Cliente,

per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per le imprese turistico ricettive nonché per le imprese di pesca e dell’acquacoltura il termine del 31/12/2025 previsto per la stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle piccole e microimprese, è prorogato al 31/03/2026.

pesca

Credito d’imposta investimenti agricoltura/pesca/acquacoltura

CIRCOLARE 02/2026

Gentile Cliente,

l’art. 1, commi da 454 a 459, della Legge di Bilancio 2026, introduce uno specifico credito d’imposta a favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura per investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali, ricompresi nelle tabelle di seguito allegate, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028.

L’agevolazione è riconosciuta nella misura del 40% del costo di acquisizione dei beni agevolabili, fino a 1 milione di euro, entro un plafond annuo di 2,1 milioni di euro. Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24 ed è utilizzabile a partire dall’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.

 

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, pena revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo, la determinazione dell’importo agevolabile, certificazione che attesti l’effettivo sostenimento della spesa e la relativa corrispondenza alla documentazione contabile. Fatture, ddt e altri documenti relativi all’acquisizione del bene devono riportare inoltre l’espresso riferimento alla disposizione normativa in esame.

 

Qualora il bene agevolato sia ceduto a terzi, destinato a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero in caso di mancato riscatto del bene in leasing entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di completamento dell’investimento, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. L’impresa può continuare ad usufruire dell’agevolazione a condizione che provveda alla relativa sostituzione con un bene avente i medesimi requisiti.

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Iper ammortamento

CIRCOLARE 01/2026

Gentile Cliente,

ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti dal 1/1/26 al 30/9/28 in beni strumentali prodotti in uno degli Stati UE o SEE, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato:

  • nella misura del 180% per gli investimenti fino a 2.500.000 euro;
  • nella misura del 100% per gli investimenti oltre 2.500.000 euro e fino a 10.000.000 euro;
  • nella misura del 50% per gli investimenti oltre 10.000.000 euro e fino a 20.000.000 euro.

Imprese escluse – L’agevolazione non spetta alle imprese:

  • in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

La spettanza dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Investimenti agevolabili – La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti in:

  • beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge di bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, co. 1, lett. b) e c), del D.L. n. 181/2023.

Adempimenti – Per accedere all’agevolazione l’impresa deve trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma GSE S.p.A. (GSE), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Cumulo del beneficio – Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta transizione 4.0, di cui all’art. 1, co. 446, della legge n. 207/2024.

Ipotesi di decadenza – Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento

Con decreto del MIMIT saranno stabilite le modalità attuative delle disposizioni.

La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31/12/26 verrà effettuata senza tener conto delle nuove disposizioni.